Il risarcimento del danno per vacanza rovinata: quando si prefigura e come ottenerlo - - WoW Travel

Il risarcimento del danno per vacanza rovinata: quando si prefigura e come ottenerlo

Il danno causato da una vacanza rovinata consiste nel pregiudizio che il viaggiatore ha subìto per non aver potuto godere della vacanza così come pianificata in sede di accordo con il tour operator.

Dato che la fattispecie di risarcimento del danno per vacanza rovinata non fa sempre e solo riferimento a un pregiudizio di carattere patrimoniale, per ottenere l’indennizzo è necessario provare che la mancata aderenza del viaggio alle condizioni previste in sede di accordo abbia causato al viaggiatore un disagio economico e/o psicofisico.

 

Cos’è il danno da vacanza rovinata

Riconoscendo come risarcibile il danno da vacanza rovinata, la Legge presuppone che il viaggio o la vacanza possano essere inquadrati tra i beni giuridici in senso stretto, quindi suscettibili di valutazione economica.

Le due componenti della fattispecie di risarcimento da vacanza rovinata sono:

  • il pregiudizio per il viaggiatore di godere della vacanza come occasione di svago o di riposo,
  • il danno derivante dall’inadempimento degli obblighi contrattuali che fanno capo all’organizzatore.

Il pregiudizio sopportato a causa della mancata realizzazione di un progetto di viaggio così come previsto, si configura come un disagio psicofisico, oltre che materiale: per questo, la legge prevede che il risarcimento del danno per vacanza rovinata possa essere richiesto sia dal viaggiatore per diporto, che da chi viaggia per motivi professionali.

 

La normativa in materia di danno da vacanza rovinata

La disciplina specifica che conduce al ristoro del danno per vacanza rovinata è dettata da specifiche norme contenute nel Codice del Turismo, entrato in vigore nel 2011. Perché sia proponibile una richiesta di risarcimento, la legge prevede la concorrenza di tre requisiti essenziali:

  • la causa del pregiudizio per il turista deve consistere nell’inadempimento o nell’inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’offerta turistica;
  • l’inadempimento deve essere importante (ex art 1455 Cod. civ.);
  • dall’inadempimento deve derivare al turista un danno riconoscibile e quantificabile.

Pertanto, per essere risarcibile, è necessario che il pregiudizio consista nella lesione di un interesse del viaggiatore, interesse che si concretizza specificamente nel mancato godimento del viaggio così come era stata programmato e organizzato. Per la valutazione del caso concreto e conoscere i termini entro i quali proporre l’eventuale azione di risarcimento, è opportuno rivolgersi ad un esperto del settore. Contattando Consulenza Legale Italia è possibile ricevere assistenza giuridica, sia presso gli studi di Padova e Milano, sia visitando il sito web e compilando il modulo predisposto per la richiesta di consulenza giuridica personalizzata.

 

La procedura del risarcimento danni da vacanza rovinata

È stata la giurisprudenza che, negli anni, ha dato una definizione concreta, oltre che giuridica, al danno risarcibile per vacanza rovinata, facendo riferimento alla lesione della sfera personale e relazionale del soggetto passivo e inquadrando questa tipologia di pregiudizio nella categoria dei danni alla persona.

In giudizio, l’onere della prova è a carico di entrambe le parti in causa:

  • il turista deve provare l’esistenza di un contratto di viaggio regolarmente concluso: per farlo, può fornire in giudizio tutte le prove che dimostrano come tra offerta e reale adempimento vi sia stata una discordanza importante;
  • l’operatore turistico deve, al contrario, provare che il contratto con il cliente ha avuto regolare adempimento.

Se si accerta che l’inadempimento non è stato di scarsa importanza, il viaggiatore può chiedere:

  • la risoluzione del contratto
  • e il risarcimento del danno, quantificato in relazione al tempo di vacanza non goduto e all’irripetibilità dell’occasione persa.

 

Come si quantifica il danno risarcibile per il caso di vacanza rovinata

La Legge inquadra il pregiudizio derivante al viaggiatore come una specie particolare di "danno alla persona", che comporta la lesione della sfera fisica ed emotiva del soggetto interessato e gli procura un danno patrimoniale, oltre che morale. Quindi, la quantificazione del danno risarcibile deve essere fatta in maniera tale da risarcire interamente il pregiudizio subìto ed essere, oltre che accertata, anche equamente determinata dal giudice. Resta da dire che il diritto al risarcimento per vacanza rovinata si prescrive in 3 anni, a partire dalla data in cui il viaggiatore ha fatto ritorno al luogo di partenza.